L’acquisto e la successiva messa in servizio di nuove macchine o impianti industriali sono fasi determinanti che richiedono estrema competenza e diligenza. È fondamentale assicurare che i macchinari rispettino pienamente gli obblighi legislativi e normativi vigenti. Per tutelarsi, l’acquirente deve agire in modo proattivo, ancor prima dell’acquisto.
Il ruolo strategico del contratto di acquisto
Una definizione chiara dei requisiti e delle specifiche direttamente nel contratto di acquisto rappresentano, in questo senso, lo strumento principale per stabilire e comunicare le aspettative di sicurezza e conformità al fornitore.
Nelle specifiche è essenziale:
- Definire le norme tecniche: indicare esplicitamente le norme tecniche armonizzate e specifiche di settore che la macchina deve soddisfare.
- Dettagliare la documentazione: richiedere la documentazione obbligatoria (dichiarazione di conformità CE, Manuale d’uso e manutenzione) e specificare la documentazione facoltativa ma necessaria per una gestione sicura e efficiente (es. Schemi elettrici, pneumatici, informazioni sui PLC).
- Considerare l’ambiente operativo: integrare requisiti specifici legati all’ambiente di installazione che la direttiva macchine non copre, come limiti di rumorosità o di emissioni in atmosfera.
La responsabilità ineludibile del datore di lavoro
Anche in presenza di marcatura CE, il Datore di Lavoro (DdL) ha un compito preciso e non delegabile: accertarsi dell’effettiva rispondenza dei macchinari ai requisiti legislativi applicabili.
Secondo l’art. 70 del d.lgs. 81/08, il DdL non può esimersi dalla verifica della conformità della macchina messa in servizio.
L’importanza dei “vizi palesi”
L’evoluzione giurisprudenziale ha rafforzato questo obbligo: la responsabilità del DdL può sussistere anche quando la macchina è marcata CE, qualora presenti vizi “evidenti e immediatamente percepibili” (i cosiddetti vizi palesi) che il datore di lavoro abbia colpevolmente ignorato. La marcatura CE, pur essendo un’attestazione del costruttore, non esonera il DdL dal dovere di vigilanza.
Modifiche sostanziali: quando l’utilizzatore diventa “fabbricante”
Particolare attenzione deve essere posta alle modifiche sostanziali apportate alle macchine dopo l’immissione sul mercato. Si definiscono tali le modifiche:
- Non previste o pianificate dal fabbricante.
- Che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente.
- Che richiedono l’adozione di nuove misure di protezione (ripari, dispositivi di sicurezza, modifiche al sistema di comando).
In questi casi, il soggetto che apporta tali modifiche assume tutti gli obblighi del fabbricante, inclusa la nuova valutazione della conformità e la redazione di un nuovo fascicolo tecnico e di una nuova dichiarazione di conformità.
Come supportiamo l’ufficio acquisti o gli RSPP nel processo di acquisto
- Supporto nella redazione di specifiche di acquisto: assistenza specialistica per definire i requisiti di sicurezza e documentali per qualsiasi macchina o impianto.
- Controllo pre-messa in servizio: verifica della macchina per evidenziare l’eventuale presenza di vizi palesi.
- Verifica documentale: accertamento della completezza e dell’adeguatezza della documentazione di accompagnamento.
- Analisi di rispetto norme tecniche: verifica puntuale della conformità ai requisiti di norme tecniche specifiche.
- Collaudo funzionale: test approfondito dei dispositivi di sicurezza installati sulla macchina.
- Supporto in contenzioso: consulenza tecnico-normativa in caso di controversie legali.
CONSAFE è a disposizione per un supporto concreto ed efficace nella redazione di requisiti e delle specifiche direttamente nel contratto di acquisto dei tuoi prossimi macchinari.
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