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DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

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SAFETY ENGINEERING

La Direttiva Macchine 2006/42/CE è una direttiva di prodotto di nuovo approccio, stabilisce quindi i requisiti essenziali che i prodotti ricadenti nel loro campo di applicazione devono rispettare per poter essere commercializzati in tutto il territorio comunitario senza ulteriori vincoli; essa ha un duplice scopo:

  • salvaguardare la sicurezza e tutelare la salute delle persone nei confronti dei rischi derivanti dall’uso delle macchine.
  • garantire la libera circolazione dei beni nell’ambito degli stati membri dell’Unione Europea basandosi sul riconoscimento reciproco e sull’armonizzazione tecnica;

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE comprende (articolo 1, paragrafo 1):

a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.

Definizione di Macchina

La definizione di “macchina” è (articolo 2, lettera a):

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
  • insieme di cui al primo punto, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
  • insieme di cui al primo e al secondo punto, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione
  • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo punto o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Quindi una macchina deve avere almeno un organo in movimento azionato da una fonte di energia e deve avere una destinazione d’uso ben definita.

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva anche gli insiemi di macchine, normalmente chiamati linee o impianti di produzione, e le attrezzature intercambiabili che modificano la funzione principale di una macchina.

Quali sono le attrezzature intercambiabili?

Caratteristica fondamentale delle attrezzature intercambiabili è che vengano montate sulla macchina dall’operatore stesso; quindi, il fabbricante dell’attrezzatura deve prevedere le modalità di montaggio e di interfacciamento con la macchina in modo da assicurare l’utilizzo sicuro della stessa.

Cosa sono i componenti di sicurezza?

Scopo principale del componente di sicurezza è quello di assicurare una misura di protezione per le persone esposte.

Macchine e quasi-macchine

Le quasi-macchine sono prodotti che per svolgere la loro funzione necessitano forzatamente di essere assemblati con altre macchine o quasi-macchine.

La direttiva 2006/42/CE definisce “quasi-macchine” [articolo 2, lettera g)]:

insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.

La LINEA GUIDA della Direttiva macchine

Lo scopo della Linea Guida è quello di fornire la spiegazione dei concetti e requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE per garantire un’interpretazione uniforme e facilitare una corretta applicazione in tutta l’UE.

Nuovo Regolamento macchine

La Direttiva macchine verrà sostituita il 20 gennaio 2027 dal Regolamento 2023/1230, clicca per saperne di più.

Conclusioni

Tanto la Direttiva Macchine 2006/42/CE quanto l’imminente Regolamento 2023/1230 mirano a creare un quadro normativo uniforme per garantire la sicurezza delle macchine sul mercato europeo. I fabbricanti devono conformarsi a tali requisiti per ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione delle loro macchine. Essi sono parte integrante degli sforzi dell’UE per promuovere la sicurezza sul lavoro e proteggere gli utenti dalle potenziali minacce derivanti dall’uso di macchinari industriali.