
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei dipendenti, mettendo a disposizione macchine e attrezzature conformi.
Ma cosa si intende per conformi?
In fase di analisi iniziale è da stabilire se una macchina oppure un’attrezzatura di lavoro è nuova oppure usata.
Si considera usata quando è stato già utilizzata in uno Stato dell’Unione Europea e deve essere nuovamente immessa sul mercato.
Spesso tuttavia le macchine usate e in esercizio sono state costruite prima del 1996, anno in cui è entrata in vigore la direttiva che ha imposto l’obbligo della marcatura CE.
Per queste macchine, infatti, bisogna procedere ad un intervento di adeguamento ai requisiti di conformità.
Entra qui in gioco l’Allegato V del D.Lgs. 81/08.
La legislazione italiana prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto – ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto – siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’Allegato V del d.lgs. 81/08.
In sintesi, per i macchinari utilizzati prima del 1996 è necessario procedere ad un intervento di adeguamento all’all. V del D.Lgs. 81/08 che riporta quindi una lista di misure tecniche che riguardano genericamente le attrezzature di lavoro, prevedendo requisiti di sicurezza per i rischi correlati a:
L’allegato V specifica, inoltre, ulteriori requisiti di sicurezza da considerare nel caso di attrezzature caratterizzate da particolari rischi come:
Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro, il DdL, supportato da consulenti esperti dovrà quindi valutare i requisiti di sicurezza posseduti dallo stesso e riportare l’analisi nel documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08.
Per realizzare l’intervento di adeguamento su una macchina ante 96, le possibilità sono due:
– Apporre sul macchinario il nome e il marchio e procedere con la marcatura CE. Ne consegue che il prodotto potrà circolare liberamente all’interno del mercato comunitario; a volte può essere necessario l’intervento di un Organismo Notificato.
– Rivolgersi ad un esperto che, dopo aver effettuate le verifiche, rilascerà una dichiarazione di conformità al termine dell’intervento, o, in alternativa, una perizia asseverata.
CONSAFE dispone di risorse qualificate in grado di offrire un servizio strutturato per l’effettuazione dei seguenti interventi:
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