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MARCATURA CE: ATTORI E OBBLIGHI NELLA CATENA DI RESPONSABILITA’

MARCATURA CE: ATTORI E OBBLIGHI NELLA CATENA DI RESPONSABILITA’

L’articolo illustra la catena di responsabilità nell’ambito della Marcatura CE e della sicurezza delle macchine, individuando i soggetti e i momenti chiave in cui sorgono gli obblighi di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti dalla normativa europea.

In questo contesto, è fondamentale considerare le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento Macchine (UE 2023/1230), che andrà a sostituire la precedente Direttiva Macchine (2006/42/CE). Tali cambiamenti si concentrano sul rafforzamento degli obblighi di vigilanza e tracciabilità per tutti gli operatori economici e sulla formalizzazione del ruolo di chi apporta modifiche sostanziali alle macchine.

  1. Il fabbricante

Le novità più significative non riguardano la sua posizione centrale, ma la natura degli obblighi tecnici che deve rispettare:

Cybersecurity e AI: deve integrare la sicurezza informatica (cybersecurity) e l’integrità del software/AI nei processi di progettazione e valutazione dei rischi (nuovi RESS).

Documentazione digitale: può fornire le istruzioni e la Dichiarazione di Conformità (DoC) in formato digitale, pur mantenendo l’obbligo di fornire la versione cartacea su richiesta.

Tracciabilità aumentata: deve specificare, oltre al nome e all’indirizzo, un sito web sulla macchina, se esistente.

  1. L’importatore

Il suo ruolo è significativamente potenziato come “guardiano” del mercato UE:

Obbligo di dovuta diligenza: è formalmente obbligato a verificare che il fabbricante extra-UE abbia svolto l’intera procedura di valutazione della conformità e che abbia predisposto correttamente il fascicolo tecnico.

Dati sulla macchina: deve apporre il proprio nome, la ragione sociale e l’indirizzo postale direttamente sulla macchina (o sui documenti di accompagnamento), garantendo una rintracciabilità più rapida.

  1. Il mandatario (Authorised Representative)

La sua posizione è ora formalizzata e chiarita in un atto vincolante come il Regolamento:

Definizione e mandato formali: il Regolamento stabilisce in dettaglio i compiti specifici che possono essere delegati tramite mandato scritto, escludendo in modo esplicito l’esecuzione della valutazione di conformità e la preparazione della documentazione tecnica, che restano oneri del fabbricante.

  1. Chi apporta modifiche sostanziali (acquirente/utilizzatore)

Il Regolamento Macchine codifica in norma una prassi già stabilita dalla giurisprudenza, eliminando ambiguità:

Formalizzazione dell’equiparazione: il soggetto (spesso l’utilizzatore) che apporta una “modifica sostanziale” a una macchina già marcata CE viene formalmente equiparato a un nuovo fabbricante.

Obbligo di rifacimento: di conseguenza, tale soggetto deve adempiere a tutti gli obblighi del fabbricante per la macchina modificata (nuova valutazione dei rischi, nuovo fascicolo tecnico, nuova Dichiarazione di Conformità e nuova Marcatura CE).

  1. Chi vende sotto il proprio marchio (distributore/rivenditore)

Viene equiparato al fabbricante originario e viene rafforzato il suo ruolo di vigilanza sulla catena di fornitura:

Verifica Preliminare: il distributore è formalmente obbligato a verificare che la macchina rechi la Marcatura CE e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato i rispettivi obblighi di tracciabilità (ovvero, che i loro dati siano presenti sulla macchina).

In sintesi, il principio è che la responsabilità si sposta o viene assunta da chi controlla la conformità del prodotto al momento dell’immissione sul mercato UE, chi apporta un cambiamento radicale alla macchina, o chi decide di commercializzarla come propria.

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